Ampliamento Veneto 2050

Il piano casa nel Veneto

La normativa regionale “speciale” prevede interventi di ampliamento, e di riqualificazione in genere su edifici residenziali o a destinazione diversa, da effettuare in deroga a strumenti urbanistici comunali provinciali e regolamenti vigenti.
La disposizione mira ad incentivare gli investimenti privati per l’ampliamento e la riqualificazione di abitazioni e di immobili non residenziali.
È data infatti la possibilità di riqualificare un edificio dal punto di vista energetico e architettonico, ma anche, a seconda della destinazione, di aumentarne la volumetria o la superficie coperta.

Le finalità sono le seguenti:

  • preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente;
  • favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili;
  • incentivare l’adeguamento sismico;
  • incentivare l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici esistenti;
  • incentivare la demolizione e ricostruzione in area idonea di edifici esistenti che ricadono in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e geologica;
  • favorire la rimozione e lo smaltimento della copertura in cemento amianto di edifici esistenti

Chi può usufruirne?

Chi possiede un fabbricato ante 31 ottobre 2013 o chi entro tale data ha solo presentato un progetto di nuova costruzione.

Quali autorizzazioni necessitano?

Nell’ottica di semplificare le procedure, è possibile intervenire con la Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

Quando scade?

Il 31 dicembre 2018 è termine ultimo per la presentazione delle domande, fatte salve eventuali proroghe.

Quali sono le possibilità?

  • Ampliamento degli edifici a destinazione residenziale, che possono usufruire di un bonus volumetrico del 20% aumentabile di un ulteriore:
    • 10% nel caso di installazione di tecnologie che prevedono l’uso di qualsiasi fonte di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3Kw, ancorchè già installati;
    • 15% per gli edifici residenziali con intervento che ne porti la prestazione energetica in classe B, sia l’edificio esistente che l’ampliamento;
    • 5% per gli edifici residenziali e 10 per cento per gli edifici ad uso diverso, con messa in sicurezza sismica dell’intero edificio (salvo che la messa in sicurezza non sia già obbligatoria per legge).
  • Ampliamento della superficie degli immobili non residenziali, attuabile con le stesse modalità previste per i fabbricati a uso abitativo;
  • Demolizione e ricostruzione, anche parziale, ma in zona territoriale omogenea propria, degli edifici residenziali per l’adeguamento agli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza con incrementi di volume o di superficie coperta:
    • fino al 70% con prestazione energetica dell’edificio in classe A;
    • fino al 80% con tecniche costruttive di cui alla legge regionale 9 marzo 2007, n. 4.
  • Demolizione e ricostruzione degli edifici non residenziali, per i quali valgono le stesse percentuali di ampliamento ammesse sul residenziale.
  • interventi per favorire la rimozione e lo smaltimento dell’amianto;
  • interventi per demolizione e ricostruzione in zona propria con possibilità di ampliamento fino al 50% del volume o della superficie, di edifici ricadenti in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica o idrogeologica;
  • Riqualificazione delle strutture turistiche, nelle quali sono consentiti ampliamenti fino al 20% a favore delle attrezzature all’aperto (anche ricadenti in area demaniale);
  • possibilità di modifica della destinazione d’uso purchè la nuova destinazione sia consentita dalla disciplina edilizia di zona.

Quando non si può applicare?

  • per gli edifici nei centri storici, salvo per gli edifici senza grado di protezione, ovvero con grado di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione o sostituzione edilizia, di ricomposizione volumetrica o urbanistica anche se soggetti a P.U.A.;
  • per gli edifici con vincolo monumentale;
  • per gli edifici oggetto di specifiche norme di tutela dettati dai strumenti urbanistici e territoriali che non consentono l’applicazione del Piano Casa;
  • per gli edifici di cui alle fattispecie di cui all’articolo 33 della L. 47/85 e le fasce di protezione e di rispetto stradale;
  • per gli edifici abusivi, anche parzialmente;
  • per gli edifici a destinazione commerciale volti ad eludere o derogare le norme regionali in materia di commercio;
  • per gli edifici situati in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e geologica

Oneri ed incentivi

  • Il contributo di costruzione è ridotto del 60% per edifici o unità destinate a prima casa d’abitazione del proprietario o dell’avente titolo;
  • per le famiglie con un numero di figli pari o superiore a tre (residenti nella stessa dimora del nucleo familiare), il contributo non è dovuto.
  • con utilizzo di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 kW, il contributo di costruzione:
    • non è dovuto per gli edifici destinati a prima abitazione del proprietario o avente titolo;
    • possibilità di riduzione da parte del comune del 50% per gli edifici adibiti ad uso diverso.

Le riduzioni di cui sopra si intendono riferite:

  • nel caso previsto dagli articoli 2, 3 bis e 3 ter al volume o superficie ampliati;
  • nel caso previsto dagli articoli 3 e 3 quater al volume ricostruito e alla nuova superficie comprensivi dell’incremento

Le agevolazioni di cui sopra sono soggette all’obbligo di stabilire e a mantenere la residenza per un periodo non inferiore a quarantadue mesi successivi al rilascio del certificato di agibilità.